Art. 41 c.c. (Responsabilita’ dei componenti. Rappresentanza in giudizio)

art 41 c.c.
art 41 c.c.

 

Art. 41 c.c. (Responsabilita’ dei componenti. Rappresentanza in giudizio).

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita’ giuridica, i
suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a
effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato puo’ stare in giudizio nella persona del presidente.

 

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